CARO AVVOCATO: cambiano le regole sulla durata della protezione del diritto d’autore

copyright1-482x270L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 22 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2014, n. 58) con il quale viene data attuazione alla direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi prevede dei cambiamenti in materia di durata della protezione del diritto d’autore.

Sono protette ai sensi di legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

In particolare, secondo quanto stabilito dall’art. 2 della Legge 633/1941, “sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; (…) 5) i disegni e le opere dell’architettura; 6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto“.

Ebbene, i diritti di tutte queste opere, ivi comprese quelle derivanti dall’utilizzo del web o delle nuove tecnologie che per intrepretazione analogica vengono ricomprese nel sopra citato articolo, venivano protette per 50 anni. Ciò significa che i diritti di riproduzione ed utilizzazione venivano corrisposti sino a 50 anni dopo la realizzazione dell’oepra. Oggi tale limitie è stato innalzato a 70 anni, proprio per garantire all’artista di poter fruire dei frutti per un periodo più lungo.

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