CARO AVVOCATO: sinistro stradale causato da attraversamento con semaforo rosso

semaforo rossoL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Con una recentes sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 1365/14) è stato affrontato il tema della responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 c.c. in caso di sinistri stradali.

L’art. 2054 c.c., come è noto stabilisce che  “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo“.

Ebbene, in caso di scontro tra veicoli chi vuol far valere le proprie ragioni, deve provare che l’eveno è stato causato per colpa dell’altro conducente poichè, in caso di mancanza di prove, la responsabilità viene addebitata a tutti coloro che hanno cagionato il fatto.

La sentenza sopra enunciata introduce un elemento di novità rispetto a quanto previsto dal codice poichè viene espressamente sancito che nell’ipotesi di scontro tra veicoli, l’attraversamento dell’incrocio con luce semaforica rossa esenta l’altro conducente, che impegna l’incrocio con luce semaforica verde, dal dover fornire la prova di superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.

Dunque occorre solamente dimostrare che l’altra parte ha attraversato l’incrocio con il rosso per vedersi risarcire il danno.

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