CARO AVVOCATO: i creditori dell’erede pretermesso

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

martello giudiceL’erede pretermesso è colui che non è stato inserito nella disposizione testamentaria redatta dal de cuius e che, pertanto, è escluso dall’eredità.

Nel diritto italiano vi sono però dei limiti alla facoltà di disporre dei beni perchè per legge una quota dell’eredità deve necessariamente essere riservata ad alcune categorie di eredi, detti legittimari (es. coniuge, figli).

Dunque vi è una quota ereditaria detta “legittima” che spetta ai legittimari ed è previamente determinata dal codice civile ed una quota detta “disponibile” di cui il testatore può disporre liberamente.

L’erede pretermesso può agire in giuidizio per vedersi riconoscere quella quota di legittima che gli spetta in virtù di quanto stabilito dalla legge.

Nel caso in questo egli non agisca per inerzia o per volontà di non agire, i suoi creditori possono esperire l’azione volta a recuperare qualla parte di eredità al medesimo spettante.

Quando invece il debitore è comunque erede ed ha ereditato solo una porzione minima rispetto a quella a lui dovuta in ragione della quota legittima è pure possibile esercitare, per i creditori, la medesima azione che spetterebbe all’erede per accresce la sua quota sino ad integrare la legittima al medesimo spettante.

Se invece il debitore fraudolentemente ha posto in essere un vero e proprio atto di rinuncia all’eredità, anche in questo caso i crediori potranno agire revocando tale atto e surrogandosi nella posizione giuridica del proprio debitore stavolta per accettarne l’eredità con tutto ciò che consegue.

 

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