CARO AVVOCATO: decreto ingiuntivo al condomino non preceduto da costituzione in mora

decreto ingiuntivoL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 16.04.2013 n. 9181 ha ribadito l’orientamento prevalente circa la legittimità di un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino non preceduto da una comunicazione di costituzione in mora, nonostante quanto previsto dal regolamento condominiale.

Nel caso di specie, il regolamento del condominio prevedeva l’onere per l’amministratore di condominio di inviare una preventiva comunicazione, prima del ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, al condomino moroso, con la quale veniva specificata l’entità del debito e veniva concesso un termine per ottemperare al pagamento di quanto dovuto.

L’amministratore ha però conferito incarico ad un legale per agire giudizialmente senza prima diffidare stragiudizialmente il condomino moroso il quale, una volta ricevuta l’ingiunzione di pagamento, ha spiegato opposizione a decreto ingiuntivo chiedendone la revoca in quanto lo stesso era stato emesso senza la previa costituzione in mora.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, in tutti questi casi, il decreto ingiuntivo è pienamente valido e non può essere revocato poichè il mancato invio della costituzione in mora non preclude l’azione in giudizio ma postula solamente una ipotesi di inesatto adempimento del mandato dell’amministratore, esponendolo ad eventuali responsabilità.

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