CARO AVVOCATO: invalidità civile ed accertamento tecnico preventivo

procedura-invalido-civileL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Con il Decreto Legge 16 Luglio 2011, n. 98, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la cosiddetta “Manovra di stabilizzazione finanziaria 2011-2014”. Il Decreto è stato coordinato, con modifiche, con la Legge di conversione 15 Luglio 2011, n. 111 (in vigore dal 17 Luglio 2011), recante: “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

La manovra  si pronuncia anche in materia di contenzioso giudiziario riguardante l’invalidità civile, cecità e sordomutismo, così come pensione di inabilità e assegno di ordinario d’invalidità. Questi due ultimi benefici si riferiscono alle prestazioni previdenziali concesse ai lavoratori invalidi e sono subordinate alla presenza di requisiti contributivi oltre a quelli sanitari (art. 1 e 2 Legge 222/84).

Con l’approvazione del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 è stato modificato il Codice di procedura civile poichè è stato introdotto il nuovo articolo 445-bis.  Dall’applicazione della nuova normativa scaturiscono innovazioni importanti dell’iter procedurale relativo al contenzioso in materia di invalidità, sia civile sia pensionabile.

Il nuovo articolo n.445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile – cecità civile – sordità civile – handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84,  l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.

Non si procede dunque più alla presentazione del ricorso introduttivo per il giudizio, ma deve essere  depositata, presso la Cancelleria del Tribunale di residenza, l’istanza di accertamento tecnico allo scopo di verificare preventivamente le condizioni sanitarie che possano o meno legittimare la richiesta. Il giudice procede secondo le disposizioni sulla consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, in quanto compatibili, e secondo le previsioni inerenti la consulenza tecnica d’ufficio.

L’accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda. L’improcedibilità deve essere eccepita o rilevata d’ufficio dal giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza. Il giudice, qualora rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato effettuato oppure che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico o di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

In assenza di contestazione il giudice omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese.

Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.

Nei casi in cui, pur in presenza di accertamento sanitario favorevole all’interessato, la competente linea di prodotto/servizio accerti che non sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, è necessario che la stessa comunichi alla controparte i motivi del rigetto della domanda di prestazione o provvidenza.

In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto all’accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale al quale è stata presentata l’istanza di accertamento tecnico, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

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