CARO AVVOCATO: infortunio sul lavoro: quale retribuzione?

INAILL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il giorno dell’infortunio sul lavoro (purchè tempestivamente denunciato) è considerato come giorno lavorato e deve essere interamente retribuito.

I successivi tre giorni (carenza) sono retribuiti dal datore di lavoro al 60% della retribuzione giornaliera salvo migliori condizioni previste dai contratti di lavoro. Dal quarto al novantesimo giorno spetta l’indennità dell’Inail pari al 60% della retribuzione giornaliera. Dal 91° giorno in poi tale indennità è elevata al 75% della stessa retribuzione.

In genere i contratti di lavoro prevedono una integrazione salariale a carico del datore di lavoro fino alla copertura del 100% della retribuzione, per periodi variabili in ragione
dell’anzianità lavorativa.

Non esistono limiti alla durata della temporanea erogata dall’Inail, che viene chiusa quando le condizioni cliniche sono stabilizzate e il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro.

Occorre però fare attenzione alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto di lavoro (comporto) che possono essere stabilite dai vari contratti di lavoro. L’assegno per il nucleo familiare durante la temporanea spetta anche per i giorni di carenza e fino a un massimo di tre mesi.

Il regime del Testo Unico 1124/65 valido per gli eventi avvenuti prima del 25 luglio 2000 prevede l’erogazione di una rendita diretta per i casi di inabilità permanente pari o superiore
all’11%.

Il regime stabilito dal Dlgs. 38/2000 che introduce la tutela del danno biologico per i casi avvenuti successivamente al 25 luglio 2000 prevede l’erogazione di un indennizzo in capitale per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15% e di una rendita diretta per i casi di grado pari o superiore al 16%.

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