CARO AVVOCATO: il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro

INAILL’avvocato Sara Testa  Marcelli risponde:

Nel caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per tutti i pregiudizi patiti.

Nel caso in cui l’evento derivi per colpa del datore di lavoro, un eventuale giudizio dovrà instaurarsi presso il Tribunale competente, in funzione di Giudice del lavoro, con le regole del processo del lavoro.

Questo perchè i rapporti tra le parti sono sorretti dall’art. 2087 c.c., il quale regola il rapporto di lavoro. Nel caso in cui tra il responsabile ed il danneggiato non vi sia un rapporto di lavoro, la competenza è devoluta al Giudice ordinario.

Oggetto del risarcimento è il c.d. danno differenziale. Per danno differenziale si intende la differenza fra la somma corrisposta dall’INAIL a titolo di indennizzo e la somma che sarebbe spettata al lavoratore ove fossero state applicate le usuali tabelle di liquidazione del danno biologico (secondo il sistema della ordinaria responsabilità civile).

L’entità delle somme risulta infatti sostanzialmente diversa poiché i due modelli si ispirano a principi differenti. Difatti il modello INAIL si ispira ad un principio indennitario e pertanto non mira ad un totale ristoro del danno quanto a garantire un sostegno sociale all’infortunato.

Di contro, il modello della ordinaria responsabilità civile mira ad un integrale risarcimento a favore del danneggiato volto, perlomeno in astratto, a ricostituire lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l’evento lesivo.

Da ciò ne discende che la richiesta del risarcimento dovrà tenere conto di eventuali somme già corrisposte dall’INAIL.

 

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