CARO AVVOCATO: inviolabilità del domicilio

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

L’art. 614 c.p. stabilisce che “chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato“.

La configurabilità del reato di violazione di domicilio richiede unicamente la introduzione dell’agente nell’abitazione altrui contro la volontà espressa o tacita di quanti ivi dimorano.

 Anulla rileva che l’introduzione abbia avuto luogo grazie alla eventuale presenza delle chiavi sulla porta d’ingresso dell’abitazione altrui, ovvero all’apertura stessa della porta da parte di soggetti ivi dimoranti. Inoltre, la tutela della inviolabilità del domicilio è sancita a favore non solo del proprietario dell’immobile, ma anche della persona che effettivamente vi abita.

Il domicilio va inteso in senso ampio, ossia come luogo in cui si estrinseca la vita privata del soggetto. Ad esempio, anche una vettura o un camper viene inteso come domicilio in senso penale.

In tema di condominio  e violazione di domicilio, rientra nella nozione di appartenenza di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un’abitazione. Di talché, commette il reato de quo, nella sua forma consumata e non di semplice tentativo chi si introduca “invito domino” all’interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti la soglia dell’abitazione di uno dei condomini avente come gli altri il diritto di escludere l’intruso.

In tema di separazione, incorre nell’imputazione per il reato di violazione di domicilio il prevenuto che si introduca nell’abitazione dell’ex moglie contro la sua volontà, utilizzando le chiavi procuratesi senza il consenso della donna

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