CARO AVVOCATO: atti osceni in luogo pubblico: quando denunciare

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il reato di atti osceni in luogo pubblico è previsto dall’art. 527 c.p. il quale stabilisce che “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309“.

Ai fini della integrazione del reato di atti osceni in luogo pubblico, ex art. 527 c.p., l’atto oltre che osceno, e dunque specifico contenuto riferibile alla sfera sessuale, deve essere commesso in luogo pubblico, al quale cioè chiunque può accedere senza limitazioni di sorta, in un luogo aperto al pubblico, al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, o quantomeno in un luogo esposto al pubblico, e dunque suscettibile di essere visto da un numero indeterminato di persone, sebbene queste non possano accedervi. Inoltre, costituendo l’ipotesi criminosa di cui all’art. 527 c.p. un reato di pericolo, la visibilità degli atti posti in essere deve essere valutata ex ante (ossia in astatto), in relazione al luogo ed all’ora in cui la condotta antigiuridica viene posta in essere.

Il comune sentimento del pudore, la cui offesa determina l’oscenità di atti e oggetti ai sensi dell’articolo 529 del codice penale, tutela la sensibilità comune e non quella di ogni uomo, sicché, indipendentemente dai criteri elaborati per la sua individuazione, è certo che esso si riferisce ad un ipotetico individuo la cui sensibilità è offesa a fronte di un dato atto od oggetto osceno e tale sensibilità è generalizzata appunto nel comune sentimento del pudore, indipendentemente dalla soglia del singolo individuo, sia essa più alta o più bassa.

Il fatto che vi siano individui con differenziata sensibilità è ininfluente perciò per la nozione normativa di osceno, che, se consentisse segmentazioni non sarebbe più riferibile al “comune” sentimento del pudore. Il comune modo di sentire, ai fini del concetto di osceno, va determinato non in base alla sensibilità di quei cittadini che attribuiscono scarso rilievo ai valori morali e spirituali, ma in relazione a quella di consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell’attuale momento storico.

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