CARO AVVOCATO: restituzione effetti personali e reato di appropriazione indebita

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Può accadere che, prima della separazione, un coniuge si allontani dalla casa coniugale lasciando i suoi effetti personali e l’altro, in un secondo momento, si rifiuti di restituire quanto lasciato all’interno della casa coniugale.

Che strumenti ha l’ex coniuge per rientrare in possesso di tali averi? Tralasciando le azioni civili, le quali potranno essere sempre esperite presso le sedi competenti, ci si chiede se il coniuge che si rifiuta di restituire gli effetti personali possa incorrere nel reato di appropriazione indebita x art. 646 c.p.

Con una Sentenza emessa nel 2009 la Suprema Corte di Cassazione ha condannato un marito che, nonostante l’intervenuta separazione, si è ostinatamente rifiutato di restituire la vettura della coniuge.

Dunque, sicuramente, una volta intervenuta la separazione, il delitto di appropriazione indebita può correttamente rilevarsi mentre dubbia è invece la configurabilità del reato in questione quando il procedimento di separazione sia stato instaurato ma non si sia concluso.

Questo perchè l’art. 649 c.p. stabilisce che non sono punibili tutti i reati contro il patrimonio commessi a danno di familiari.

Ciò significa che nelle more della causa di separazione deve valere tale esimente e, pertanto, il coniuge non può presentare querela nei confronti della moglie che indebitamente trattiene i suoi beni.

La pronuncia provvisoria del Presidente del Tribunale che autorizza i coniugi sin dalla prima udienza a vivere separati, in effetti, decreta la cessazione della convivenza e in un certo qual modo anche della disgregazione dell’unità familiare. D’altra parte la norma dell’art. 649 c.p. nel dichiarare non perseguibili penalmente tutti i reati che ledono il patrimonio del privato se compiuti a danno del coniuge, dei fratelli conviventi, degli ascendenti o discendenti o affini in linea retta a tutela l’unità familiare, interesse che si ritiene socialmente rilevante e prevalente sull’interesse del singolo a veder tutelato il suo patrimonio.

Se così è nel caso di autorizzazione a vivere separati vi è già un accertamento della fine dell’unità familiare, che come bene da tutelare è ormai perduto, e rivivono appieno gli interessi dei singoli componenti del nucleo familiare.

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