CARO AVVOCATO: contratti di locazione per studenti

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Si avverte sempre di più l’esigenza di regolarizzare le posizioni di tutti quegli studenti che sono costretti a frequentare l’università lontano da casa. Quali tutele offrono le vigenti disposizioni in materia?

Dal 1998 (con l’art. 5 e la convenzione nazionale 8 febbraio 1999 di cui all’art. 4, comma 1, della legge 431/ 1998) esistono due particolari forme di contratto pensate per locazioni di natura transitoria:

– Contratto d’affitto per studenti fuorisede

– Contratto d’affitto di natura transitoria

Contratto d’affitto per studenti – Questa tipologia di contratto prevede una durata dai 6 ai 36 mesi e può essere sottoscritta sia dal singolo studente sia da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio.

Il canone di locazione è però vincolato agli accordi locali stipulato con le amministrazioni provinciali e comunali.

Questo tipo di contratto vieta il subaffitto; in caso di momentanea assenza da casa e desiderio di non lasciare la stanza inutilizzata, è però possibile presentare al proprietario una comunicazione di sublocazione abitativa parziale.

Contratto d’affitto di natura transitoria – In alternativa al contratto d’affitto per studenti fuorisede, la legge prevede il contratto d’affitto di natura transitoria, della durata da 1 a 18 mesi e senza vincoli sul canone di locazione.

Il contratto di natura transitoria prevede una clausola contrattuale che individui l’esigenza transitoria del locatore e dell’inquilino, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. In caso di inadempienza a questa condizione, il contratto di natura transitoria dovrà essere annullato e riformulato in contratto di natura libera (ovvero di durata 4+4 anni).

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