CARO AVVOCATO: il risarcimento del danno in caso di mobbing

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Si parla di mobbing in tutti quei casi in cui il lavoratore sia vittima di comportamenti vessatori da parte dei suoi superiori ed ogni volta in cui tali comportamenti arrechino gravi pregiudizi allo stesso, provocando situazioni di ansia e di stress.

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, nel caso in cui non si tratti di “conclamato mobbing” il datore di lavoro è, comunque, responsabile ed obbligato al risarcimento dei danni cagionati al lavoratore a causa delle azioni vessatorie.

Anche se è stato precisato che non ogni singolo comportamento può essere qualificato come “vessazione”,  in ogni caso il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di singoli episodi nei confronti del prestatore di lavoro anche nel caso in cui siano privi della unicità del disegno-intento persecutorio.

E’ stato enunciato che, in ogni caso, è dovere del datore di lavoro tutelare il lavoratore soprattutto per quanto concerne il lato psico – fisico: una lacuna in tal senso può essere sanzionata anche a livello risarcitorio.

E quindi è stato ampliato il campo di operatività della tutela risarcitoria in caso di mobbing, fenomeno in forte crescita soprattutto negli ultimi anni.

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