CARO AVVOCATO: impianto di riscaldamento autonomo per il singolo condomino

Recentemente è stata approvata in Senato una riforma che consentirebbe al singolo condomino di passare al riscaldamento autonomo con maggiore facilità.

Difatti, tra gli articoli della legge ce n’è uno che stabilisce che, chi desidera distaccarsi dall’impianto centralizzato potrà farlo senza il benestare dell’assemblea, se questo non crei “pregiudizi agli altri appartamenti” e purché l’utente continui “a pagare la manutenzione straordinaria”.

Il condomino, in sostanza, può rinunciare all’utilizzo dell’impianto comune di riscaldamento, creandone uno domestico, a patto che dal suo distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri.

Nonostante ciò, restano per coloro che vogliono emanciparsi degli obblighi piuttosto vincolanti. Per dimostrare che la decisione di staccarsi dall’impianto condominiale non crei pregiudizi agli altri c’è bisogno di una perizia tecnica.

Rimane però l’obbligo per il condomino che intende distaccarsi dall’impianto di riscaldamento condominiale, di corrispondere tutte le somme dovute a titolo di manutenzione straordinaria, come del resto ha sempre statuito la Suprema Corte di Cassazione in numerose sentenze.

Ciò in quanto l’impianto centralizzato resta un bene comune di tutto il condominio. In questo caso, in definitiva, la legge non ha fatto altro che sancire un principio già più volte ribadito in giurisprudenza.

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