CARO AVVOCATO: possibilità di richiedere il risarcimento del danno per la morte di un animale domestico

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia resa a Sezioni Unite, nell’anno 2008 ha posto fine all’annosa questione circa la configurazione di un danno risarcibile  per l’evento morte che colpisce gli animali domestici.

Gli Ermellini si sono espressi in ordine alla configurazione di un danno patrimonialmente rilevante e pertanto risarcibili in caso di morte degli animali domestici cagionata da terzi.

E’ stata quindi riconosciuta la sussistenza di un danno esistenziale in capo a chi si è sempre occupato dell’animale ed ha instaurato con il medesimo una stabile relazione.

Si prescinde difatti dal lato formale che attiene alla proprietà dell’animale. Come stabilito anche da recenti sentenze, non importa che la persona sia il proprietario dell’animale, occorre che quest’ultima abbia instaurato una relazione duratura con lo stesso (ad esempio è stato risarcito il danno subito da un convivente che aveva regalato un cagnolino alla compagna poiché si era preso cura dell’animale congiuntamente alla fidanzata).

Il dato innovativo della fattispecie è rappresentato dalla possibilità di poter procedere al risarcimento anche in assenza della commissione di un reato da parte di chi ha ucciso l’animale. Infatti, prima del 2008 il risarcimento veniva concesso solamente nell’ipotesi in cui il decesso dell’animale avveniva in conseguenza della commissione di un fatto costituente reato.

Impostazioni privacy